circolare 21/2017

 

Circolare di studio n. 1/2017
Periodo 16 – 31 Dicembre 2017
Studio Aime – Gamba

 

Sommario

Sommario. 2

Bene a sapersi 3

Prime novità fiscali di fine anno. 3

Omesse comunicazioni relative alle liquidazioni Iva. 5

Registrazione dei contratti di locazione di fabbricati, affitto di terreni e versamento delle imposte. 6

Modalità individuative della detrazione per lavori antisismici 8

Cedolare secca: regole e modalità. 10

Agenda. 14

Scadenzario dall’16 al 31 dicembre 2017. 14

Schede operative. 23

STS-Sistema Tessera Sanitaria-Soggetti da ritenere operativi all’adempimento comunicativo. 23

Sanzioni amministrative inerenti agli obblighi di dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) 24

Dossier Casi e Contabilità. 26

Super ammortamento dei beni dal costo unitario non superiore a € 516,46. 26

Calcolo della parte variabile della Tari 28

 


Bene a sapersi

Prime novità fiscali di fine anno

Con la conversione in legge del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, meglio noto come “collegato alla manovra di bilancio per il 2018” sono state definite alcune delle cosiddette “novità fiscali di fine anno”, tra cui:

  • la definizione agevolata dei carichi fiscali o rottamazione delle cartelle, il cui ambito applicativo prevede:
  • la proroga al 7 dicembre 2017 del pagamento delle rate riferite al 2017 in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre;
  • il differimento della rata in scadenza nel mese di aprile 2018 al mese di luglio 2018;
  • il posticipo dei pagamenti da parte delle Università che hanno aderito alla definizione di completare gli inerenti versamenti entro il 2018 stabilendo, in pratica, che il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 viene differito al mese di novembre 2018;
  • l’estensione della definizione agevolata ai debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:
  • dal 2000 al 2016, per i quali non è stata presentata la prevista istanza di adesione, determinando, in concreto, la riapertura dei termini della definizione agevolata;
  • dal 2000 al 2016, compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non era stato ammesso alla definizione agevolata esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, in modo da permettere la riammissione alla “rottamazione” di tutti coloro che non erano stati ammessi perché non in regola con il pagamento delle rate scadute relative ai piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016;
  • dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;
  • la definizione agevolata per gli enti territoriali in relazione alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai soggetti iscritti all’albo dei concessionari della riscossione;
  • disapplicazione delle previste sanzioni per lo spesometro del primo semestre 2017 nei riguardi dei soggetti passivi Iva che hanno erroneamente inviato i dati delle fatture emesse e ricevute, a condizione che le comunicazioni risultino poste in essere in maniera corretta entro e non oltre il 28 febbraio 2018;
  • la possibilità di eseguire la trasmissione dei dati con cadenza semestrale, limitando le informazioni da inviare:
  • alla partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni (il codice fiscale, per i soggetti che non operano nell’esercizio di imprese, arti e professioni);
  • alla data e al numero della fattura;
  • alla base imponibile;
  • all’aliquota applicata e all’imposta;

nonché alla tipologia dell’operazione ai fini Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura, tenendo, inoltre, presente che:

  • in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a € 300,00, registrate cumulativamente, sarà possibile trasmettere i dati del documento riepilogativo, nel qual caso, i dati da trasmettere devono comprendere almeno la partita Iva:
  • del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive;
  • la partita Iva del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive;
  • la data e il numero del documento riepilogativo;

nonché:

  • gli ammontari complessivi dell’imponibile e dell’imposta distinti secondo l’aliquota applicata;
  • le amministrazioni pubbliche sono esonerate dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali;
  • vengono esonerati dalla comunicazione anche i produttori agricoli con un volume d’affari non superiore a € 7.000,00, costituito per almeno due terzi dalla cessione dei prodotti agricoli;
  • l’ampliamento della la sfera soggettiva di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), nei riguardi:
  • degli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • delle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
  • delle società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri;
  • delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo split payment;
  • delle società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo split payment;
  • delle società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana identificate agli effetti dell’Iva;

le cui modalità di attuazione, con effetto dal 1° gennaio 2018 e per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data, viene demandato a un successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;

  • specifici incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo tramite il riconoscimento del credito d’imposta relativo agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali: il beneficio risulta anche esteso agli enti non commerciali e anche per gli investimenti effettuati sulla stampa online;
  • la sterilizzazione dell’incremento delle aliquote Iva per il 2018, tramite il reperimento di ulteriori fondi e risorse per evitare l’incremento delle aliquote Iva nel 2018;
  • la detrazione fiscale per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso, la cui soglia massima della detrazione di contributi associativi detraibili nella misura del 19% diventa pari a € 1.300,00;
  • la detraibilità degli alimenti a fini medici speciali, operativa per i periodi d’imposta 2017 e 2018, per le situazioni inerenti a spese sanitarie sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali (inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001), con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti;
  • la possibilità di regolarizzare attività depositate e somme detenute su conti correnti e su libretti di risparmio all’estero (cosiddetta “collaborazione volontaria per l’emersione di redditi prodotti all’estero), da soggetti fiscalmente residenti in Italia o dai loro eredi, in precedenza residenti all’estero, iscritti all’Aire-Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all’estero.
    Al riguardo, è stato previsto che per la regolarizzazione si rende necessario effettuare il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi, comprese le somme e le attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa, tenendo in considerazione che:
  • l’istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018;
  • gli autori delle violazioni possono provvedere al versamento spontaneo di quanto dovuto in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione;
  • il pagamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo, nel qual caso la prima rata deve trovare esecuzione entro il 30 settembre 2018;
  • il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione o dell’ultima rata;
  • i termini per l’accertamento che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura in argomento;
  • si devono ritenere escluse dalla regolarizzazione le attività e le somme già oggetto della voluntary disclosure;

e, in ogni caso, comunque, è opportuno tenere presente che non è previsto la possibilità di alcun rimborso delle somme già corrisposte;

  • la variazione del regime fiscale per i lavoratori rimpatriati, per i quali viene stabilito sia che quelli rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015 possono applicare, per il 2016, il regime previgente disciplinate oltre a rendere operativa l’opzione per il nuovo regime anche per il quadriennio 2017-2020, sia che con un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate verranno stabilite le modalità per la restituzione delle maggiori imposte eventualmente corrisposte per il periodo d’imposta 2016;
  • i termini per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate possono essere prorogati con provvedimento del direttore dell’Agenzia in
    presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi.

La proroga, in ogni caso, dovrebbe o deve garantire un termine congruo, comunque non superiore a 60 giorni, per l’effettuazione degli adempimenti;

  • la tenuta con sistemi elettronici dei registri Iva relativi a fatture emesse e ricevute (acquisti) si deve considerare regolare anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza;
  • la detrazione d’imposta per canoni di locazione, prevista per gli studenti universitari fuori sede, limitatamente ai periodi d’imposta 2017 e 2018, viene estesa anche all’ipotesi in cui l’università sia ubicata in un Comune distante da quello di residenza di almeno 50 km e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate. Conseguentemente viene meno la previsione che il Comune di ubicazione dell’università deve essere situato in una provincia diversa da quella di residenza dello studente.

Omesse comunicazioni relative alle liquidazioni Iva

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 28 novembre 2017, n. 275294 è stato definito il contenuto delle lettere di compliance che verranno notificate ai titolari di partita Iva che hanno omesso la presentazione della comunicazione trimestrale inerenti alle liquidazioni periodiche Iva, sebbene risultino aver emesso fatture nel medesimo periodo.

Le irregolarità segnalate, in particolare, emergono dal confronto tra le informazioni e i dati segnalati dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi Iva attraverso lo spesometro e quelli inerenti alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva. Per queste ultime, si ritiene opportuno rammentare che:

  • sono obbligati all’invio i soggetti passivi Iva tenuti a presentare la dichiarazione annuale o a effettuare le liquidazioni periodiche;
  • le medesime devono risultare trasmesse in via telematica, direttamente o attraverso un intermediario abilitato, utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”;
  • sussiste la possibilità di inviare una nuova comunicazione, anche oltre il termine di scadenza ordinario, rettificativa e sostitutiva di una trasmessa in precedenza;
  • in assenza di operazioni, attive o passive, nel periodo di riferimento (trimestre), non si rende operativo, come regola, alcun obbligo di invio della comunicazione. Si è specificato “come regola”, in quanto l’obbligo in argomento diventa sussistente nell’ipotesi in cui si rende necessario dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

La lettera inviata dall’Agenzia delle entrate per il tramite della pec-posta elettronica certificata (oltre che consultabile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, denominata “La mia scrivania”) deve necessariamente riportare i seguenti dati:

  • il codice fiscale, la denominazione o il cognome e il nome del contribuente;
  • il numero identificativo della comunicazione;
  • l’anno di imposta e il trimestre di riferimento;
  • il codice dell’atto;
  • le modalità attraverso le quali il contribuente può consultare le informazioni di dettaglio in merito all’anomalia riscontrata.

Ricevuta la comunicazione, il contribuente o soggetto interessato ha la possibilità di:

  • chiedere informazioni e/o spiegazioni e dettagli all’Ufficio, delegando, se del caso, un intermediario abilitato (di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322);
  • segnalare eventuali elementi, fatti e/o circostanze secondo lui non conosciuti o tenuti in debita considerazione dall’Agenzia delle entrate;

e/o:

  • procedere a regolarizzare la propria posizione con la conseguente riduzione dell’entità delle sanzioni amministrative. Infatti, si pone in evidenza che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, gli errori e le omissioni possono essere regolarizzati attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, come indicato nel seguente prospetto:
Situazione o fattispecie Ravvedimento operoso
Violazione constatata applicabile
Accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo in corso di esecuzione, di cui i soggetti o contribuenti interessati ne hanno avuto “formale conoscenza” applicabile
Risultano già notificati:

·       avvisi di accertamento;

·       atti di liquidazione;

·       atti di irrogazione di sanzioni;

·       avvisi bonari (ex artt. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);

·       comunicazioni relative ai controlli formali (ex art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

non applicabile

 Registrazione dei contratti di locazione di fabbricati, affitto di terreni e versamento delle imposte

Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili, compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva, devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore) qualunque sia l’ammontare del canone pattuito.

L’unico caso in cui non c’è l’obbligo di registrazione è relativo ai contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno o periodo d’imposta.

Per le locazioni fra privati di immobili abitativi, locati a uso abitativo, c’è anche la possibilità di optare per un regime facoltativo della “cedolare secca”, che prevede il versamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile), nonché delle imposte di registro e di bollo, ordinariamente dovute sul contratto di locazione.

La registrazione del contratto di locazione deve necessariamente risultare effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore):

  • utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia, modalità obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili, facoltativa per tutti gli altri contribuenti, purché abilitati ai servizi telematici;
  • richiedendo la registrazione in ufficio, nel qual caso è necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate e compilare il modello RLI;
  • incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato.

I nuovi contratti di locazione devono contenere una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, sull’attestazione dell’Ape-prestazione energetica dell’edificio (la copia dell’Ape deve essere, inoltre, allegata al contratto, fatta eccezione per i casi di locazione di singole unità immobiliari).

Per la registrazione:

  • online del contratto è necessario, oltre a essere registrati a Fisconline/Entratel, utilizzare la specifica procedura “RLI”, in versione di programma da installare su PC o web (che non necessita l’installazione di alcun software), con la quale è possibile effettuare sia per la registrazione del contratto sia per il versamento delle imposte di registro e di bollo;
  • tramite intermediario, il quale, oltre a rilasciare, nel momento in cui assume l’incarico, una dichiarazione, datata e sottoscritta, con cui si impegna a provvedere, in conformità all’incarico:
  • alla trasmissione della richiesta di registrazione;
  • all’esecuzione dei pagamenti telematici delle imposte relative ai canoni per le annualità successive;
  • alle proroghe;
  • alle cessioni;
  • alle risoluzioni;

deve consegnare al soggetto interessato:

  • due copie della ricevuta di avvenuta registrazione o dell’esecuzione dei pagamenti delle imposte relative ai canoni per le annualità successive, delle proroghe, anche tacite, delle cessioni, delle risoluzioni (una è destinata all’altra parte contraente che non ha richiesto la registrazione);
  • una copia della ricevuta di pagamento delle imposte dovute.

Inoltre, la registrazione di un contratto di locazione può anche essere affidata a un soggetto appositamente delegato con adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa.

Per la registrazione di un contratto di locazione sono si rendono dovute:

  • l’imposta di registro, la cui entità varia a seconda dell’immobile locato o affittato, come si evince dal seguente prospetto:

 

Tipologia del bene immobile Percentuale di imposta di registro dovuta
Fabbricati a uso abitativo 2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità
Fabbricati strumentali per natura 1% del canone annuo, se la locazione è effettuata da soggetti passivi Iva
2% del canone, negli altri casi
Fondi rustici 0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità
Altri immobili 2% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità

 

tenendo presente che:

  • per i contratti di locazione a canone concordato, riguardanti immobili che si trovano in uno dei Comuni “ad elevata tensione abitativa”, è prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro. In sostanza, il corrispettivo annuo da considerare per il calcolo dell’imposta deve risultare assunto per il 70%;
  • il versamento per la prima annualità non può essere inferiore a € 67,00, mentre per le annualità successive può anche essere di importo inferiore a € 67,00;
  • il locatore e il conduttore rispondono in solido del pagamento dell’intera somma dovuta per la registrazione del contratto;
  • sull’ammontare del deposito cauzionale versato dall’inquilino non si rende dovuta l’imposta di registro. Se però il deposito è pagato da un terzo estraneo al rapporto di locazione, deve essere corrisposta l’imposta nella misura dello 0,50%;
  • per i contratti che durano più anni si può scegliere di:
  • versare l’imposta anno per anno (2% del canone relativo a ciascuna annualità, tenendo conto degli aumenti Istat), entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità;
  • pagare, al momento della registrazione, l’imposta dovuta per l’intera durata del contratto (es.: 2% del corrispettivo complessivo).

Se si sceglie di corrispondere l’imposta di registro per l’intera durata del contratto, si rende operativo il diritto:

  • della detrazione dall’imposta dovuta pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità;
  • del rimborso dell’importo pagato per le annualità successive a quella in cui avviene la disdetta anticipata del contratto;
  • per la proroga del contratto di locazione di immobile a uso abitativo è possibile pagare l’imposta in unica soluzione oppure anno per anno;
  • per le risoluzioni e per le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani con durata di più anni, l’imposta di registro si rende dovuta nella misura fissa di € 67,00, mentre negli altri casi (es.: locazione di immobili non urbani), l’imposta si applica ai canoni ancora dovuti nella misura del 2% o dello 0,5% se si tratta di fondi rustici.
  • l’imposta di bollo, dovuta per ogni copia da registrare, nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe.

Inoltre, per completezza, si ritiene opportuno segnalare che la registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo.

Se la registrazione è richiesta in ufficio:

  • l’imposta di registro deve essere corrisposta:
  • con il modello F24Elementi identificativi, che deve essere presentato dai soggetti titolari di partita Iva esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, utilizzando i servizi on-line dell’Agenzia delle entrate e del sistema bancario e postale. I soggetti non titolari di partita Iva, invece, possono presentare il modello anche presso banche o uffici postali;
  • richiedendo all’ufficio delle Entrate l’addebito dell’importo sul proprio c/c, utilizzando il modello richiesta di addebito su conto corrente;
  • l’imposta di bollo deve risultare assolta mediante l’utilizzo dei contrassegni telematici (ex marche da bollo) da acquistare in data non successiva a quella di stipula. In caso di pagamento dell’imposta di registro con richiesta di addebito è possibile assolvere con tale modalità anche l’imposta di bollo;

mentre se la registrazione viene richiesta per via telematica, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, il pagamento delle imposte di registro e di bollo deve necessariamente risultare eseguito con addebito su c/c bancario o postale.

Modalità individuative della detrazione per lavori antisismici

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 29 novembre 2017, n. 147/E, ha posto in rilievo alcuni criteri che si rendono operativi per quanto attiene alla detrazione per i lavori antisismici effettuati in zone ad alto rischio sismico (cosiddetto “sisma bonus”).

Specificamente, è stato affermato che:

  • se il contribuente intende beneficiare della detrazione:
  • del 70% (o dell’80%) per l’esecuzione di lavori che comportano la riduzione del rischio sismico, deve necessariamente ripartire tale detrazione su cinque quote o rate;

oppure, in alternativa;

  • ha la possibilità, eventualmente, di avvalersi della classica detrazione pari al 50% per i lavori di ristrutturazione edilizia che deve ripartire in dieci quote o rate;
  • la detrazione per interventi anti sismici può risultare operativa anche sulle eventuali spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria), se, ovviamente, le medesime vengono sostenute nell’ambito sia dei maggiori interventi di messa in sicurezza del bene immobile, sia per l’eventuale adozione di misure antisismiche;

tenendo, in ogni caso, presente che se su uno stesso edificio risultano posti in essere lavori antisismici e lavori di manutenzione (ordinaria o straordinaria), tali interventi si devono considerare rientranti rientrano nel limite di spesa ammesso alla detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia (attualmente: € 96.000,00).

Infatti per gli interventi per i quali si utilizza la detrazione del cosiddetto “sisma bonus” non è stato espressamente previsto un particolare limite di spesa, in quanto non è stata specificamente individuata una categoria a se stante per gli interventi agevolabili.

Inoltre, è anche opportuno porre in risalto che in tale limite non sono compresi gli interventi di riqualificazione energetica (detrazione pari al 65%) dove i relativi limiti di spesa sono differenziati in base alla tipologia dell’intervento.

Al riguardo, si pone in rilievo che l’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir dispone che si devono ritenere ammessi alla detrazione gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere:

  • per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
  • per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
  • per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

Inoltre, per quanto concerne gli interventi relativi:

  • all’adozione di misure antisismiche;
  • all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;

devono necessariamente risultare realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Per tali interventi effettuati su edifici adibiti:

  • ad abitazione;

e:

  • ad attività produttive;

ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità, l’art.16, comma 1-bis, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito nella L. 3 agosto 2013, n. 90, riconosce una detrazione di imposta nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore a € 96.000,00 per unità immobiliare per ciascun anno, da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

A loro volta, i commi 1-quater e 1-quinquies del medesimo art. 16, inseriti dall’art. 1, comma 2, lettera c), n. 3), della L. 11 dicembre 2016, n. 232, prevedono che qualora dagli interventi derivi una diminuzione del rischio sismico, la detrazione predetta compete nella misura:

  • del 70%, in caso di diminuzione di una classe di rischio;

e:

  • dell’80%, in caso di diminuzione di due classi di rischio;

per le quali non sussiste la possibilità di scegliere il numero di rate in cui fruire del beneficio e, conseguentemente, come detto, il soggetto interessato o contribuente se intende avvalersi:

  • della maggiore detrazione del 70% (o dell’80%) deve necessariamente procedere a ripartire la detrazione in cinque quote o rate;

oppure, in alternativa:

  • avvalersi dell’agevolazione di cui all’art. 16-bis, lettera i), del Tuir, fruendo della detrazione del 50% della spesa da ripartire in dieci quote o rate di pari importo.

Inoltre, ai fini procedurali è importante porre in rilievo che anche per gli interventi inerenti all’adozione di misure antisismiche si rende operativo il principio secondo cui quello di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore a esso collegati o correlati e, conseguentemente, la detrazione prevista per quelli antisismici può validamente risultare applicata anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell’opera.

Per quanto concerne il limite di spesa agevolabile in caso di effettuazione sul medesimo edificio di interventi:

  • antisismici;
  • di manutenzione straordinaria;

e/o:

  • di riqualificazione energetica;

il limite di spesa agevolabile, attualmente stabilito in € 96.000,00, si deve ritenere come “unico” in quanto riferito all’immobile.

In altri termini, ribadendo i concetti esposti, si puntualizza che gli interventi di consolidamento antisismico, per i quali si rende operativa la detrazione in cinque anni ed, eventualmente, nella maggior misura del 70 o dell’80%, ai sensi dell’ art.16, comma 1-bis, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito nella L. 3 agosto 2013, n. 90, non possono beneficiare di un autonomo limite di spesa in quanto tale norma non individua una nuova categoria di interventi agevolabili, ma rinvia alla lettera i) del citato art. 16-bis del Tuir.

Al riguardo, per completezza, si precisa che nell’ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione, è necessario tenere in considerazione anche delle spese e degli oneri sostenuti negli anni pregressi.

Ne deriva, quindi, che il diritto all’agevolazione compete solamente se la spesa per la quale si è già beneficiato della relativa detrazione nell’anno di sostenimento non ha superato il limite complessivo. Tale ulteriore vincolo non si si rende operativo se in anni successivi sono effettuati interventi autonomamente certificati dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente, ossia non di mera prosecuzione di quelli iniziati in anni precedenti.

In ogni caso, nel predetto limite di spesa non devono essere compresi gli interventi di:

  • riqualificazione energetica;
  • riqualificazione globale dell’edificio;

o, in alternativa:

  • di interventi su strutture opache e infissi;
  • sostituzione impianti termici;

per i quali, al presente, sussiste la possibilità beneficiare della detrazione del 65% nei limiti specificatamente previsti.

Cedolare secca: regole e modalità

La “cedolare secca” è un regime facoltativo, che si sostanzia:

  • nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile);
  • nella non corresponsione dell’imposta di registro e de dell’imposta di bollo, ordinariamente dovute per:
  • registrazioni;
  • risoluzioni;

e:

  • proroghe;

dei contratti di locazione;

anche se è opportuno porre in evidenza che, in ogni caso, la stessa non sostituisce l’imposta di registro per l’eventuale cessione del contratto di locazione.

La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.

L’opzione per la cedolare secca può essere esercitata sia alla registrazione del contratto, sia, per gli affitti pluriennali, negli anni successivi, tenendo in considerazione che nei casi in cui l’opzione non risulta esercitata all’inizio, la registrazione segue le regole ordinarie e, conseguentemente, le imposte di registro e di bollo sono dovute e non sono più rimborsabili.

Ai fini procedurali, si pone in rilievo che:

  • possono optare per il regime della cedolare secca, le persone fisiche titolari:
  • del diritto di proprietà;

oppure:

  • del diritto reale di godimento (es.: usufrutto);

che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni;

  • l’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze:
  • locate congiuntamente all’abitazione;

oppure:

  • con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata;
  • in caso di contitolarità dell’immobile, l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore, tenendo presente che coloro che non esercitano l’opzione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso, oltre a corrispondere l’imposta di bollo sul contratto di locazione;
  • il regime della cedolare secca non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti;
  • l’opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative, locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione;
  • l’opzione in argomento comporta l’applicazione delle regole della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto, anche se il locatore ha la facoltà sia di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata, sia di esercitare nuovamente l’opzione, nelle annualità successive alla revoca, rientrando nel regime della cedolare secca;
  • la revoca della cedolare secca deve necessariamente risultare effettuata entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente e comporta il versamento dell’imposta di registro, eventualmente dovuta.

L’imposta sostitutiva deve essere calcolata, come regola, applicando l’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.

Si è precisato “come regola”, in quanto è prevista:

  • un’aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:
  • nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (di cui all’art. 1, lettera a) e b) del L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito nella L. 21 febbraio 1989, n. 61), che, in pratica, riguarda i Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, dei Comuni confinanti con gli stessi e degli altri comuni capoluogo di provincia;
  • nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe);
  • dal 2013 l’aliquota per tali contratti è pari al 15%, ridotta al 10% per il quadriennio 2014-2017 (salvo proroga, già annunciata);
  • la stessa aliquota si rende applicabile anche ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.

Il reddito assoggettato a cedolare secca:

  • si deve considerare escluso dalla formazione del reddito complessivo del contribuente interessato;
  • sul reddito assoggettato a cedolare secca e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni;
  • il reddito assoggettato a cedolare secca deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (es.: determinazione dell’Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

L’opzione per il regime della cedolare secca può essere esercitata alla registrazione del contratto o nelle annualità successive.

Alla registrazione del contratto l’opzione deve essere effettuata con il modello RLI utilizzato per la registrazione dell’atto stesso.

L’opzione nelle annualità successive deve necessariamente risultare esercitata, entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente utilizzando il modello RLI.

Allo stesso modo, si può scegliere la cedolare in sede di proroga, anche tacita, del contratto di locazione sempre entro 30 giorni dal momento della proroga.

Per i contratti per i quali non c’è l’obbligo di registrazione in termine fisso (locazioni “brevi”, di durata complessiva nell’anno non superiore a 30 giorni), il locatore può applicare la cedolare secca direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito o esercitare l’opzione in sede di registrazione in caso d’uso o di registrazione volontaria del contratto.

Coloro che decidono di avvalersi della cedolare secca hanno l’obbligo di comunicarlo preventivamente all’inquilino con lettera raccomandata.

Con la comunicazione il locatore rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se era previsto nel contratto, incluso quello per adeguamento Istat.

Per i contratti di locazione di durata complessiva nell’anno inferiore a trenta giorni (per i quali non vige l’obbligo di registrazione) e per quelli in cui è indicata espressamente la rinuncia, a qualsiasi titolo, all’aggiornamento del canone, non è necessario inviare al conduttore alcuna comunicazione.

Quando si sceglie l’applicazione della cedolare secca fin dall’inizio, il contratto di locazione può essere registrato entro 30 giorni dalla stipulazione o, se anteriore, dalla data di decorrenza del contratto con il modello RLI:

  • utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  • richiedendo la registrazione in ufficio;
  • incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.);

tenendo presente che i nuovi contratti di locazione devono contenere una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, sull’Ape-attestazione della prestazione energetica dell’edificio, mentre la copia dell’Ape deve essere, inoltre, allegata al contratto, fatta eccezione per i casi di locazione di singole unità immobiliari.

Se si opta per la cedolare secca, alla registrazione del contratto non vanno versate l’imposta di registro e l’imposta di bollo.

Per l’imposta sostitutiva, scadenze e modalità (acconto e saldo) sono le stesse dell’Irpef.

A cambiare è la misura dell’acconto, pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente.

In generale, l’acconto non è dovuto nel primo anno di esercizio dell’opzione per la cedolare secca, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per il periodo precedente.

Passando alle regole specifiche, il pagamento dell’acconto (dovuto se la cedolare secca per l’anno precedente supera i € 51,65) deve essere effettuato:

  • in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo non supera € 257,52;
  • in due rate, se l’importo dovuto è superiore a € 257,52, di cui:
  • la prima, del 40% (del 95%), entro il 30 giugno;
  • la seconda, del restante 60% (del 95%), entro il 30 novembre;

mentre il saldo deve essere corrisposto entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce o nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.

Per il versamento della cedolare secca si deve utilizzare il modello F24 (con possibilità di compensazione), specificando i seguenti codici tributo:

  • 1840-Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata;
  • 1841-Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione;
  • 1842-Cedolare secca locazioni – Saldo.

Agenda

Scadenzario dall’16 al 31 dicembre 2017

Giorno Adempimento Fatto/

da fare

18 ACCISE-Energia elettrica

Pagamento dell’accisa sull’energia elettrica in rata d’acconto, calcolata in relazione ai consumi dell’anno precedente.

 
18 AccisE-Imposta di fabbricazione e consumo

Pagamento delle accise relative e/o di competenza del mese precedente.

 
18 ADDIZIONALI COMUNALE E/O REGIONALE IRPEF

I datori di lavoro o sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono procedere al pagamento delle eventuali addizionali comunali e/o regionali all’Irpef di competenza del mese precedente.

 
18 ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS

I soggetti che operano nel settore finanziario che, nel corso del mese precedente hanno corrisposto compensi a dirigenti e/o a amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione, devono procedere al pagamento della conseguente addizionale.

 
18 AGENZIA DELLE DOGANE-DATI CONTABILI-SETTORI ALCOLI, AROIMI E PRODOTTI ENERGETICI

Termine ultimo, se ne ricorrono le condizioni e gli inerenti presupposti, per l’invio dei dati relativi:

·       alle contabilità della prima quindicina del mese del mese in corso da parte:

–    dei depositari autorizzati nel settore “alcoli”;

–    dei depositari autorizzati che svolgono attività nella fabbricazione di aromi;

·      al riepilogo del movimento mensile d’imposta e agli accrediti di imposta utilizzati nella prima quindicina del mese in corso da parte:

–    dei depositari autorizzati nel settore “alcoli”;

–    dei depositari autorizzati del settore dei prodotti energetici.

 
18 ALCOLE ETILICO-VERSAMENTO ACCISA

Pagamento dell’accisa sull’alcole etilico relativo alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2017 utilizzando il modello F24, con esclusione della compensazione di eventuali crediti.

N.B.:   il versamento, in alternativa, può risultare posto in essere entro il 27 dicembre 2017, se eseguito direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale.

 
18 Assistenza fiscale-Datori di lavoro ed enti pensionistici

Versamento, se ne ricorrono le condizioni e gli inerenti presupposti, della quota o rata, da parte dei datori di lavoro e/o degli enti pensionistici, dell’Irpef a titolo di saldo per l’anno 2016 e di primo acconto 2017 trattenuta ai lavoratori dipendenti o ai pensionati sulle competenze corrisposte ai lavoratori dipendenti o ai pensionati che hanno richiesto l’assistenza fiscale, mediante versamento utilizzando il modello F24 e specificando gli appropriati codici di riferimento.

 
18 Associati in partecipazione

Pagamento, se ne ricorrono i presupposti, della contribuzione dovuta all’Inps-Gestione separata associati in partecipazione, sugli utili corrisposti nel corso del mese precedente agli associati in partecipazione tenuti all’iscrizione nell’apposita gestione separata, mediante versamento utilizzando il modello telematico F24.

 
18 BEVANDE ALCOLICHE-VERSAMENTO ACCISA

Pagamento dell’accisa sulle bevande alcoliche relativo alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2017, utilizzando il modello F24, con esclusione della compensazione di eventuali crediti.

N.B.:   il versamento, in alternativa, può risultare posto in essere entro il 27 dicembre 2017, se eseguito direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale.

 
18 BONIFICI RELATIVI A SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO O DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Pagamento da parte delle banche e di Poste Italiane delle ritenute alla fonte che sono state operate nel corso del mese precedente sui bonifici di pagamento degli oneri e/o delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione fiscale.

 
18 CASAGIT – DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI

Pagamento, da parte dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti, dei contributi inerenti al mese precedente.

 
18 COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE-CONTRIBUZIONE INPS

I soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali devono procedere, a norma della L. 8 agosto 1995, n. 335, al pagamento del contributo Inps sui compensi erogati nel corso del mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività risulti di entità superiore a € 5.000,00 e solamente per la parte che eccede tale limite.

 
18 Condomini-CORRISPETTIVI PER APPALTI DI OPERE O SERVIZI

Pagamento da parte dei condomini delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi poste in essere nell’ambito dell’esercizio di impresa oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 comma 1, lett. i), del Tuir.

 
18 Consorzi di bonifica-versamento contributi fondo quiescenza dipendenti consorziali fissi

Pagamento all’Enpaia, da parte dei Consorzi di bonifica, dei contributi relativi al fondo quiescenza per il mese precedente e spettanti ai lavoratori dipendenti rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali 7 agosto 1969, 28 luglio 1970 e 20 novembre 1970, che sono considerati consorziali fissi con rapporto di ruolo a tempo indeterminato e/o a termine.

 
18 CONTRIBUZIONE INPS-ADEMPIMENTO INERENTI AI RAPPORTI DI LAVORO

Versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro calcolato sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati nel corso del mese precedente.

 
18 CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE EX ENPALS

Pagamento, da parte dei soggetti che svolgono l’attività nell’ambito dei settori dello sport e dello spettacolo, dei contributi inerenti al mese precedente per i compensi erogati agli sportivi professionisti e/o ai lavoratori dello spettacolo.

 
18 CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-BORSE DI STUDIO

I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e/o eventuali assegni di ricerca o per attività di tutoraggio, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente.

 
18 CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-COMPENSI

I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e assimilati, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti a detto periodo.

 
18 CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali, devono procedere, se l’entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per l’importo eccedente il limite predetto.

 
18 CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-PROVVIGIONI VENDITE A DOMICILIO

I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio, devono procedere, se l’entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente nella misura del 78% dell’importo eccedente il limite predetto.

 
18 CONTRIBUZIONE INPS-SPEDIZIONIERI DOGANALI

Versamento del contributo Inps sui compensi erogati agli spedizionieri doganali nel corso del mese precedente.

 
18 CONTRIBUZIONE Pescatori autonomi

Pagamento, da parte dei pescatori autonomi, della contribuzione dovuta mensilmente mediante versamento – direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati – utilizzando il modello F24.

 
18 Energia elettrica

Pagamento dell’accisa sull’energia elettrica in rata d’acconto dovuta mensilmente, calcolata in relazione ai consumi dell’anno precedente.

 
18 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI CAPITAL GAIN – REGIME AMMINISTRATO

Pagamento, da parte delle Banche, Poste, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell’imposta sostitutiva applicata nel corso del precedente mese di ottobre (secondo mese precedente), in applicazione del regime di “risparmio amministrato” agli investitori.

 
18 IMPOSTA SOSTITUTIVA REDDITI DI CAPITALE E CAPITAL GAIN – REGIME GESTITO

Pagamento, da parte delle Banche, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell’imposta sostitutiva inerente ai contribuenti in regime di “risparmio gestito”, nell’ipotesi di revoca del mandato di gestione attivata nel corso del precedente mese di ottobre (secondo mese precedente).

 
18 IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

I soggetti che pongono in essere in modo continuativo attività di intrattenimento devono procedere al pagamento dell’imposta inerente alle attività che sono state svolte nel corso del mese precedente.

 
18 IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-SALDO 2017

Pagamento del saldo dovuto per l’Imu-imposta municipale propria inerente all’anno in corso, tenendo in considerazione che il tributo si rende dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma, e che, in ogni caso, deve essere corrisposto separatamente per ciascun Comune nel cui territorio sono situati i beni immobili in relazione ai quali sussiste il presupposto impositivo.

Con riferimento a ciascun Comune, pertanto, occorre provvedere ad effettuare un distinto versamento, tenendo in considerazione che l’entità dell’imposta dovuta deve essere liquidata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali tale possesso risulta protratto (si deve essere computare come “mese intero”, il periodo di possesso risulta di almeno quindici giorni).

 
18 IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-VERSAMENTO ENTI NON COMMERCIALI

Per gli enti non commerciali, scade il termine per procedere al pagamento della seconda rata dell’imposta dovuta per l’anno in corso, nella misura pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta o dovuta per il periodo d’imposta precedente.

Il versamento a conguaglio deve necessariamente risulta eseguita entro il 16 giugno 2018.

 
18 INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ, REDDITIVITÀ, QUALITÀ, EFFICIENZA E INNOVAZIONE O A PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELL’IMPRESA

Versamento, da parte dei datori di lavoro-settore privato, dell’imposta sostitutiva Irpef e relative addizionali del 10% calcolata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione o a partecipazione agli utili dell’impresa.

 
18 Inpgi-Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti:

–     devono procedere al pagamento dei contributi previdenziali inerenti alle retribuzioni corrisposte nel corso del mese precedente, mediante versamento – direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati – utilizzando il modello F24;

–     devono presentare il previsto modello esclusivamente in via telematica attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle entrate.

 
18 Irap-acconto mensile-sostituti d’imposta pubblici

Gli enti pubblici, gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, devono procedere al pagamento dell’acconto mensile Irap dovuto sui compensi, sulle retribuzioni e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel corso del mese precedente.

 
18 IVA DOVUTA-SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO O DI VANTAGGIO

Se ne ricorrono le condizioni, pagamento dell’Iva inerente agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni passive di cui risultino debitori d’imposta, poste in essere nel corso del mese precedente da parte dei soggetti che applicano il regime forfetario o quello di vantaggio (cosiddetti: contribuenti minimi).

 
18 IVA DOVUTA–LIQUIDAZIONE PERIODICA MENSILE

Pagamento:

·         da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell’Iva con periodicità mensile, dell’eventuale debito di tributo di competenza dello scorso mese di ottobre;

·         da parte dei soggetti Iva che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni, dell’eventuale debito di tributo riguardante le risultanze della liquidazione Iva dello scorso mese di ottobre (secondo mese precedente).

 
18 LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA MENSILE-Ravvedimento operoso breve

I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell’Iva a credito dell’Erario reveniente dalla liquidazione periodica di competenza dello scorso mese di ottobre o del terzo trimestre 2017 (il cui termine per l’esecuzione è scaduto il 16 novembre 2017), hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto “breve” (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l’adempimento) con il pagamento dell’Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.

L’adempimento si perfeziona con la corresponsione dell’entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell’1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento utilizzando il mod. F24 con modalità telematiche.

 
18 LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA MENSILE-Ravvedimento operoso INTERMEDIO

I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell’Iva a credito dell’Erario reveniente dalla liquidazione periodica di competenza del scorso mese di agosto (il cui termine per l’esecuzione è scaduto il 18 settembre 2017, in quanto il giorno 16 cadeva di sabato), hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto “intermedio” (entro i 90 giorni dalla scadenza prevista per l’adempimento) con il pagamento dell’Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.

L’adempimento si perfeziona con la corresponsione dell’entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell’1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il mod. F24 con modalità telematiche.

 
18 LOCAZIONI BREVI-VERSAMENTO RITENUTA ALLA FONTE

Pagamento, da parte dei sostituti d’imposta degli intermediari che svolgono attività di agenzia immobiliare anche tramiti portali on line, della ritenuta alla fonte nella misura del 21% derivante dalle locazioni brevi calcolata sui canoni corrisposti alla persona fisica locatore o comodatario o sublocatore.

 
18 PRODOTTI ENERGETICI DIVERSI DAL GAS NATURALE, DAL CARBONE, DALLA LIGNITE E DAL COKE-VERSAMENTO ACCISA

Pagamento dell’accisa sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke inerenti alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2017 utilizzando il mod. F24 di cui all’art. 17, con esclusione della compensazione di eventuali crediti.

N.B.:   il versamento, in alternativa, può risultare posto in essere entro il 27 dicembre 2017, se eseguito direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale.

 
18 Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti

Pagamento delle ritenute alla fonte sui proventi soggetti alla ritenuta a titolo di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello F24 e specificando l’appropriato codice tributo.

 
18 RITENUTE ALLA FONTE E/O IMPOSTE SOSTITUTIVE

I sostituti d’imposta che nel corso del mese precedente hanno corrisposto compensi e/o proventi soggetti a ritenuta alla fonte e/o a imposte sostitutive, come, a titolo meramente indicativo e non esaustivo:

–       compensi per avviamento commerciale;

–       contributi degli enti pubblici;

–       dividendi;

–       indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;

–       interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi):

–       premi e vincite;

–       provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;

–       redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

–       redditi di lavoro autonomo;

–       redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;

–       redditi diversi;

devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24.

 
18 Rivalutazione fondo Tfr-trattamento di fine rapporto

Pagamento, da parte dei datori di lavoro, dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo per il Tfr-trattamento di fine rapporto di competenza, per maturazione, dell’anno in corso, mediante versamento utilizzando il modello F24.

 
18 sostituti d’imposta-Ravvedimento operoso BREVE

I contribuenti-sostituti d’imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte sostitutive e/o delle ritenute alla fonte di competenza dello scorso mese di ottobre (il cui termine per l’esecuzione è scaduto il 16 novembre 2017), hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto “breve” (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l’adempimento) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.

L’adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell’1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24.

 
18 sostituti d’imposta-Ravvedimento operoso INTERMEDIO

I contribuenti-sostituti d’imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte sostitutive e/o delle ritenute alla fonte di competenza del scorso mese di agosto (il cui termine per l’esecuzione è scaduto il 16 settembre 2017), hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto “intermedio” (entro i 90 giorni dalla scadenza prevista per l’adempimento) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.

L’adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell’1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24.

 
18 TASI-TASSA SERVIZI INDIVISIBILI-SALDO 2017

Pagamento del saldo dovuto per la Tasi-tassa servizi indivisibili per l’anno in corso, tenendo in considerazione sia che tale tributo si rende dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma, sia che deve essere corrisposta separatamente per ciascun Comune nel cui territorio sono situati i beni immobili in relazione ai quali sussiste il presupposto impositivo specificamente disciplinato con apposito regolamento.

Con riferimento a ciascun Comune, pertanto, occorre provvedere ad effettuare un distinto versamento, tenendo in considerazione che l’entità dell’imposta dovuta deve essere liquidata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali tale possesso risulta protratto (si deve essere computare come “mese intero” il periodo di possesso risulta di almeno quindici giorni) e nella percentuale stabilita per ciascun soggetto, in quanto il titolare del diritto reale e l’eventuale occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria (infatti, l’occupante deve corrispondere il tributo nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10% e il 30% dell’importo complessivamente dovuto, mentre la parte rimanente deve essere pagata dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nei casi in cui il regolamento comunale nulla preveda in merito all’individuazione della quota a carico dell’occupante, quest’ultimo è tenuto a versare il tributo nella misura minima del 10%).

 
18 TOBIN TAX

Pagamento diretto o da parte di banche, intermediari finanziari e notai dell’imposta inerente ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché per le operazioni cosiddette ad alta frequenza, eseguiti nel corso del mese precedente.

 
20 Agenzie di somministrazione

Le agenzie di somministrazione devono procedere a comunicare in via telematica al Centro per l’impiego competente, tramite il modello UnificatoSomm, tutti i rapporti con i lavoratori somministrati che nel corso del mese precedente risultano instaurati, prorogati, trasformati o cessati.

 
20 Amministrazioni pubbliche

Le Amministrazione pubbliche, a norma dell’art. della L. 4 novembre 2010, n. 183, devono procedere a consegnare al lavoratore la copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o la copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel corso del mese precedente.

 
20 Armatori e società di armamento

Gli armatori e le società di armamento devono procedere a comunicare, utilizzando il servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare, l’assunzione e la cessazione dei marittimi imbarcati o sbarcati nel corso del mese precedente.

 
20 Assicurazioni-versamento dell’imposta inerente ai premi e agli accessori

Per le imprese di assicurazione che operano in libera prestazione di servizi, scade il termine per procedere alla determinazione e al pagamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso dello scorso mese di novembre e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di ottobre, mediante versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.

 
 

 

 

20

AZIENDE DI SPEDIZIONE-AGENZIE MARITTIME-DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI

Le imprese di spedizione e le agenzie marittime che applicano il Ccnl del settore merci devono procedere al pagamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati, tenendo presente che sia il versamento dei contributi, sia l’invio delle distinte di contribuzione devono essere effettuati utilizzando esclusivamente il canale telematico.

 
20 CONDOMINI-VERSAMENTO CUMULATIVO RITENUTE ALLA FONTE SU APPALTI DI OPERE O SERVIZI

I condomini devono procedere al versamento, se non già precedentemente eseguito, delle ritenute alla fonte operate

nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre sui corrispettivi dovuti per prestazioni:

–     inerenti a contratti di appalto di opere o servizi, poste in essere nell’ambito dell’esercizio di impresa;

–     qualificabili come redditi diversi a norma dell’art. 67, comma 1, lettera i), del Tuir;

di entità cumulativa inferiore a € 500,00.

 
20 CONTRIBUTO CONAI

Liquidazione della contribuzione dovuta e invio al Conai-Consorzio Nazionale Imballaggi delle inerenti dichiarazioni, tenendo presente che il contributo risultante dalla dichiarazione deve essere corrisposto entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione medesima e, in ogni caso, solamente dopo il ricevimento dell’addebito.

 
20 AccisA-Versamento tributo

Gli operatori economici, per i prodotti soggetti ad accise, devono procedere ad effettuare il versamento dell’imposta, per tutti i quantitativi immessi in consumo nel corso dei primi quindici giorni del corrente mese di dicembre, nonché il pagamento, a titolo di acconto, se previsto con apposito decreto, dell’accisa inerente alle immissioni in consumo degli oli minerali, ad eccezione del gas metano, nel periodo compreso tra il 16 e il 31 dicembre.

 
20 ALCOLE ETILICO-VERSAMENTO ACCISA

Pagamento dell’accisa sull’alcole etilico relativo alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2017, eseguito direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale.

N.B.:   il versamento, in alternativa, poteva risultare posto in essere entro il 18 dicembre 2017, se eseguito utilizzando il modello unificato F24, con esclusione della compensazione di eventuali crediti.

 
20 Anidride solforosa e ossidi di azoto

Pagamento della rata trimestrale della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto SO2 e NOx, calcolata sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione relativa alle emissioni dell’anno precedente.

 
20 BEVANDE ALCOLICHE-VERSAMENTO ACCISA

Pagamento dell’accisa sulle bevande alcoliche relativo alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2017, eseguito direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale.

N.B.:   il versamento, in alternativa, poteva risultare posto in essere entro il 18 dicembre 2017, se eseguito utilizzando il modello unificato F24, con esclusione della compensazione di eventuali crediti.

 
20 carbone, lignite e coke di carbon fossile

Pagamento della rata trimestrale di acconto dell’accisa sui consumi di carbone, lignite e coke di carbon fossile relativa ai prodotti forniti nell’anno precedente.

 
27 apparecchi da intrattenimento-PREU

Gli esercenti attività di intrattenimento (concessionari di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito devono procedere al pagamento della rata inerente al sesto periodo contabile (novembre-dicembre), pari al 25% del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento dovuto per il quarto periodo contabile (mesi di luglio e agosto), mediante versamento utilizzando il modello F24.

 
27 CONTRIBUTI ENPAIA

I datori di lavoro agricolo devono procedere sia al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per gli impiegati agricoli, sia alla presentazione della inerente denuncia.

 
27 Gas metano-rata accise

Termine per procedere al pagamento della rata mensile determinata con riferimento ai consumi rilevati nel corso dell’anno precedente mediante versamento utilizzando il modello F24, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.

 
27 Iva-imposta sul valore aggiunto-versamento acconto

Pagamento dell’acconto Iva-imposta sul valore aggiunto per il mese di dicembre, da parte dei contribuenti mensili (codice-tributo: “6013-Versamento acconto per Iva mensile”) o per il quarto trimestre, da parte dei contribuenti trimestrali (codice tributo: “6035-Versamento Iva in acconto”), senza alcuna maggiorazione per interessi, mediante versamento utilizzando il modello F24.

 
27 Iva-Omesso versamento di entità superiore a € 250.000,00

Nell’ipotesi in cui il contribuente Iva non proceda a versare l’imposta sul valore aggiunto, dovuta sulla base della dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo se l’ammontare dell’Iva risultante dalla dichiarazione annuale eccede l’entità di € 250.000,00 si concretizza il momento consumativo del reato penale di omesso versamento Iva.

 
27 Oli lubrificanti e bitumi di petrolio-VERSAMENTO IMPOSTA

I soggetti che svolgono attività nei settori degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio devono procedere al versamento dell’imposta di consumo calcolata sulla base della dichiarazione mensile relativa alle immissioni in consumo nel corso del mese precedente.

 
27 PRODOTTI ENERGETICI DIVERSI DAL GAS NATURALE, DAL CARBONE, DALLA LIGNITE E DAL COKE-VERSAMENTO ACCISA

Pagamento dell’accisa sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke inerenti alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2017, eseguito direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale.

N.B.: il versamento, in alternativa, poteva risultare posto in essere entro il 18 dicembre 2017, se eseguito utilizzando il modello unificato F24, con esclusione della compensazione di eventuali crediti.

 
27 OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-COMUNICAZIONE

Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat.

 

 

 

Schede operative

STS-Sistema Tessera Sanitaria-Soggetti da ritenere operativi all’adempimento comunicativo

Tipologia prestatore Obbligo di segnalazione al Sts-Sistema tessera sanitaria Soggetto prestatore
 

Attività professionali sanitarie soggette alla vigilanza del Ministero della salute

 

Per le prestazioni poste in essere dal 1° gennaio 2015

Farmacista
Medico chirurgo
Odontoiatri
Per le prestazioni poste in essere dal 1° gennaio 2016 Medico veterinario
Psicologo
 

Attività professionali sanitarie assistenziali

Per le prestazioni poste in essere dal 1° gennaio 2015 Nessun soggetto interessato
 

Per le prestazioni poste in essere dal 1° gennaio 2016

Infermiere
Infermiere pediatrico
Ostetrico
 

 

 

 

Attività professionali sanitarie riabilitative

 

 

 

Se la prestazione risulta erogata da società, in quanto assimilata a “struttura sanitaria”, nel qual caso l’obbligo compete a quest’ultima

Educatore professionale
Fisioterapista
Logopedista
Ortottista o assistente di oftalmologia
Podologo
Terapista della neuro
Terapista della psicomotricità dell’età evolutiva
Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Terapista occupazionale
 

 

 

 

 

 

 

Attività professionali sanitarie tecniche

Per le prestazioni poste in essere dal 1° gennaio 2016 Tecnico sanitario di radiologia medica
 

 

 

 

Se la prestazione risulta erogata da società, in quanto assimilata a “struttura sanitaria”, nel qual caso l’obbligo compete a quest’ultima

Dietista
Igienista dentale
Tecnico audiometrista
Tecnico audioprotesista
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria
Tecnico della perfusione cardiovascolare
Tecnico ortopedico
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
Tecnico sanitario di neurofisiopatologia
 

Attività professionali sanitarie tecniche della prevenzione

Se la prestazione risulta erogata da società, in quanto assimilata a “struttura sanitaria”, nel qual caso l’obbligo compete a quest’ultima Assistente sanitario
Tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro
Tecnico della prevenzione nell’ambiente
 

Altre figure in ambito sanitario di livello non universitario

 

Se la prestazione risulta erogata da società, in quanto assimilata a “struttura sanitaria”, nel qual caso l’obbligo compete a quest’ultima

Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici
Odontotecnico
Ottico
Puericultrice
 

Operatori non sanitari

Se la prestazione risulta erogata da società, in quanto assimilata a “struttura sanitaria”, nel qual caso l’obbligo compete a quest’ultima Assistente studio odontoiatrico
Massofisioterapista
Operatore socio-sanitario
La presente tabella deve essere considerata non esaustiva, in quanto è stato realizzata utilizzando informazioni di tipo meramente procedurale per l’adempimento della segnalazione al Sts-sistema tessera sanitaria. Si ritiene, pertanto, consigliabile eseguire un riscontro normativo.

Sanzioni amministrative inerenti agli obblighi di dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770)

Violazione Individuazione Sanzione amministrativa
Omessa presentazione della dichiarazione con ritenute alla fonte non versate

 

(art. 2, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)

Presentazione adempimento dichiarativo entro il termine di scadenza della dichiarazione successiva

(prima dell’inizio di qualunque attività di accertamento di cui si è avuta formale conoscenza)

dal 60% al 120% delle somme dovute, con un minimo di € 200,00
Presentazione oltre il termine di scadenza della dichiarazione successiva (omessa presentazione) dal 120% al 240% delle somme dovute, con un minimo di € 250,00
Dichiarazione infedele inerente a compensi, interessi e altre somme e importi di entità interiore a quelle accertati

 

 

(art. 2, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)

 

Adempimento dichiarativo con presenza di condotte fraudolenti dal 135% al 270% di quanto rilevato
Adempimento dichiarativo con ritenute alla fonte non versate di entità minore del 3% delle somme oggetto di dichiarazione e in ogni caso di ammontare minore di € 30.000,00 dal 60% al 120% di quanto rilevato
Adempimento dichiarativo infedele per situazioni e casi diversi dai precedenti dal 90% al 180% di quanto rilevato, con un minimo di € 250,00
Dichiarazione omessa o infedele in presenza dell’avvenuto effettivo versamento delle ritenute alla fonte

 

(Art. 2, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)

Presentazione adempimento dichiarativo entro il termine di scadenza della dichiarazione successiva da € 150,00 a € 500,00
Presentazione adempimento dichiarativo oltre il termine di scadenza della dichiarazione successiva da € 250,00 a € 2.000,00
Omessa indicazione dei dati inerenti ai nominativi dei soggetti o contribuenti percipienti

 

(Art. 2, comma 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)

in aggiunta alle sanzioni precedentemente indicate € 50,00 per ogni nominativo, ridotta

ad € 25,00 se la dichiarazione risulta presentata entro il termine di scadenza della dichiarazione

successiva

Adempimento dichiarativo non regolare

 

(art. 8, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)

in qualsiasi caso da € 500,00 a € 4.000,00
Nel caso di mancanza o di incompletezza degli atti o dei documenti per i quali risulta obbligatoria la conservazione o l’esibizione

 

(art. 8, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)

in qualsiasi caso da € 250,00 a € 2.000,00
Mancato rispetto dei termini da parte degli intermediari

 

(art. 7-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241)

In presenza di omessa o tardiva trasmissione telematica dell’adempimento da € 516,00 a € 5.164,00

 

 

 

Dossier Casi e Contabilità

Super ammortamento dei beni dal costo unitario non superiore a € 516,46

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 24 novembre 2017, n. 145/E, ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina del cosiddetto super-ammortamento dei beni di costo unitario inferiore a € 516,46.
In particolare, viene puntualizzato che se un bene strumentale di valore non superiore a tale valore viene ammortizzato in bilancio in più esercizi, la deduzione extracontabile del 40% non può essere operata in un’unica soluzione, ma deve necessariamente risultare ripartita in base alla percentuale di ammortamento fiscale prevista dal D.M. 31 dicembre 1988, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento civilistico adottato in bilancio.

Al riguardo, infatti, la L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha introdotto, per gli acquisti di “beni materiali strumentali nuovi”, la disciplina del cosiddetto “super ammortamento”, consistente, in estrema sintesi, nella possibilità per l’imprenditore e il lavoratore autonomo di maggiorare il costo di acquisizione del 40% agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017 o, al ricorrere di determinate condizioni, entro il 30 giugno 2018 (salvo ulteriore proroga):

  • ai soli fini delle imposte sui redditi;

e:

  • con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di

Ai fini procedurali, si ritiene opportuno porre in rilievo che:

–     per quanto riguarda l’ammortamento dei beni, l’agevolazione si concretizza in una deduzione calcolata in base ai coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d’impresa;

–     per i soggetti che determinano il reddito imponibile sulla base delle risultanze del conto economico, la maggiorazione non risulta legata alle valutazioni di bilancio, ma è correlata ai coefficienti di ammortamento fiscale;

–    per i beni strumentali nuovi il cui costo unitario non è di entità superiore a € 516,46 (valore massimo per poter operare la deduzione integrale nell’esercizio), la maggiorazione del 40% non influisce su tale limite, per cui, se il costo del bene, per effetto della maggiorazione, supera detto ammontare, la possibilità di deduzione integrale nell’esercizio non viene meno, mentre l’eventuale scelta di dedurre le quote di ammortamento annuali porta a riconoscere la maggiore deduzione solo attraverso l’applicazione, di anno in anno, dei previsti coefficienti di ammortamento.

Ne deriva, di conseguenza, che la scelta di non dedurre l’intero costo del bene nell’esercizio o periodo d’imposta di sostenimento impedisce di fruire in maniera integrale, nello stesso anno, della corrispondente maggiorazione del 40% e, quindi, dal punto di vista fiscale il contribuente:

  • potrà dedurre le quote di ammortamento dei beni nel rispetto del principio della previa imputazione al conto economico;
  • procederà a dedurre extracontabilmente le quote relative alla maggiorazione del 40% applicando i previsti coefficienti di ammortamento, indipendentemente dal coefficiente adottato in bilancio.

A chiarimento dell’assunto si fanno seguire due esemplificazioni numeriche.

Caso 1  –          deduzione integrale del costo del bene nel bilancio dell’esercizio di sostenimento.

Una società di capitali ha acquistato, in data 1° luglio 2017, un bene per un costo pari a € 500,00, il cui coefficiente di ammortamento fiscale è pari al 25%; lo stesso giorno il bene viene consegnato ed entra in funzione.

Analisi

Il bene può beneficiare della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione che, quindi, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento, sarà pari a € 200,00 (40% di 500,00).

Contabilmente, la società decide di dedurre integralmente il costo del bene nell’esercizio di acquisizione.

Soluzione

Contabilmente e fiscalmente si realizzerà la seguente situazione:

Anno Costo imputato al conto economico Costo dedotto per derivazione (art. 102, c. 5, del Tuir) Variazione in diminuzione inerente al super ammortamento
2017 500,00 500,00 200,00
Totale 500,00 500,00 200,00

 

In concreto, la società, dal punto di vista fiscale, procederà a:

  • dedurre integralmente, nel 2017 (anno di sostenimento del costo), il costo del bene ai sensi dell’art. 102, comma 5, del Tuir;
  • dedurre integralmente, nel 2017 (anno di sostenimento del costo), la maggiorazione del 40%.

* * *

Caso 2  – ammortamento civilistico del bene in più esercizi.

Una società di capitali ha acquistato, in data 1° luglio 2017, un bene per un costo pari a € 500,00, il cui coefficiente di ammortamento fiscale è pari al 25% (pari ad una quota annua massima ammessa in deduzione di € 125 (25% di € 500,00); lo stesso giorno il bene viene consegnato ed entra in funzione.

Analisi

Il bene può beneficiare della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione che, quindi, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento, sarà pari a € 200,00 (40% di 500,00).

Contabilmente, la società decide di ammortizzare il bene con un coefficiente del 20%, pari ad una quota annua di € 100,00 (20% di € 500,00).

Dai predetti dati si deduce che:

A Costo di acquisizione 500,00
B Maggiorazione complessiva super ammortamento 200,00 40% di A
C Coefficiente di ammortamento civilistico 20%
D Coefficiente di ammortamento fiscale (di cui al D.M. 31/12/1988) 25%

Soluzione

Contabilmente e fiscalmente si realizzerà la seguente situazione:

 

Anno Costo imputato al conto economico

(A x C)

Costo dedotto per derivazione

(art. 102, c. 5, del Tuir)

Variazione in diminuzione inerente al super ammortamento

(B x D)

2017 50,00 50,00 (*) 25,00 (*)
2018 100,00 100,00 50,00
2019 100,00 100,00 50,00
2020 100,00 100,00 50,00
2021 100,00 100,00 25,00
2022 50,00 50,00
Totale 500,00 500,00 200,00
(*) Riduzione alla metà dei coefficienti di ammortamento fiscale per il primo esercizio ai sensi dell’art. 102, comma 2, del Tuir.

In concreto, la società, dal punto di vista fiscale, procederà a:

  • dedurre, a partire dal 2017 (anno di entrata in funzione del bene) e fino al 2022, le quote di ammortamento del bene ai sensi dell’art. 102, commi 1 e 2, del Tuir, nel rispetto dell’art. 109, comma 4, del Tuir (nel caso in esame con l’aliquota del 20%);
  • dedurre, a partire dal 2017 (anno di entrata in funzione del bene) e fino al 2021, le quote relative alla maggiorazione del 40% applicando i coefficienti previsti dal D.M. 31 dicembre 1988 (aliquota del 25%, non influenzata dal coefficiente di ammortamento civilistico).

Calcolo della parte variabile della Tari

A seguito di una risposta all’Interrogazione parlamentare n. 5-10764 del 18 ottobre 2017, è emerso che numerosi Comuni hanno adottato criteri errati, talvolta computando la quota variabile sia in relazione all’abitazione, sia alle pertinenze, con il conseguente versamento di importi superiori al dovuto.

L’art. 1, comma 651, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che il Comune nella commisurazione della tariffa deve necessariamente tenere in considerazione i criteri determinati con il regolamento “di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158”, il quale, in ordine alla determinazione della tariffa, dispone che la stessa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti; la tariffa inoltre è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

Quanto alla strutturazione della tariffa, è stato previsto che:

  • la parte fissa deve essere determinata in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare. In altri termini, deve risultare calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa;
  • la parte variabile, deve risultare rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza oppure, se non è possibile misurare i rifiuti per singola utenza, la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza deve essere determinata applicando un apposito coefficiente di adattamento. In pratica, si deve ritenere costituita da un importo rapportato al numero degli occupanti che non deve essere moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e deve essere sommato come tale alla parte fissa;

e, a sua volta, la tariffa può essere articolata nelle fasce di utenza domestica (comprendente le superfici adibite a civile abitazione e quelle relative alle pertinenze) e non domestica.

In materia sono si rendono operative le disposizioni evidenziate nel seguente prospetto:

Disposto normativo di riferimento Contenuto
Art. 1, comma 651, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 Nella formazione e nella commisurazione della tariffa il Comune interessato deve tener conto dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
Art. 5 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 La parte:

–    fissa per le utenze domestiche deve essere determinata in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare;

–    variabile deve essere rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Qualora non sia possibile misurare i rifiuti per singola utenza, la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza dev’essere determinata applicando uno specifico coefficiente di adattamento.

Art. 16 del Prototipo di Regolamento relativo alla Tares (applicabile anche alla Tari) Per le utenze domestiche, ai fini dell’individuazione della quota fissa della tariffa alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza si devono applicare le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti.

 

Ai fini procedurali, ribadendo i concetti esposti, si pone in rilievo che:

  • con la locuzione “utenza domestica”, si deve intendere sia delle superfici adibite a civile abitazione, sia delle relative pertinenze;
  • la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche deve essere determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti…” e, quindi, tale quota per ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa;
  • alle pertinenze dell’abitazione si ritiene corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica, in quanto un diverso modus operandi da parte dei Comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica.

A chiarimento dell’assunto, si valuti il seguente caso numerico.

Caso – si ipotizzi due nuclei familiari, entrambi con tre componenti, dei quali:

  • il primo, possiede un’abitazione di 100 mq;

e:

  • il secondo, un appartamento di 80 mq e una cantina di 20 mq, che costituisce la pertinenza dell’abitazione;

e che la tariffa per il calcolo della parte fissa determinata dal Comune sia pari a € 1,10 mentre la parte variabile sia pari a € 163,27.

Analisi

L’errato procedimento di calcolo della Tari condurrebbe al seguente risultato.

primo nucleo familiare 
Mq abitazione  Parte fissa  Parte variabile  Tari Totale 
100 mq 100 x € 1,10= € 110,00 € 163,27 € 110,00 + € 163,27= € 273,27

 

secondo nucleo familiare 
abitazione 
Mq  Parte fissa  Parte variabile  Totale 
80 mq 80 x € 1,10= € 88,00 € 163,27 € 88,00 + € 163,27= € 251,27
cantina pertinenziale 
Mq  Parte fissa  Parte variabile  Totale 
20 mq 20 x € 1,10 = € 22,00 € 163,27 € 22,00 + € 163,27 = € 185,27
Tari totale = € 436,54

Come appare evidente, se si considera la parte variabile in riferimento sia all’abitazione, sia alla pertinenza, a parità di componenti e di superficie, l’importo della Tari risulta molto più elevato rispetto al caso in cui non si disponga della pertinenza.

Tale differenza di importi non trova un valido sostegno logico-giuridico soprattutto se si osserva che le pertinenze come le cantine o le autorimesse non possono ragionevolmente essere contraddistinte da una potenzialità di rifiuti superiore a quella che si può attribuire alle abitazioni e che così procedendo il nucleo familiare, che costituisce un parametro per la definizione della parte variabile, verrebbe preso in considerazione due volte.

Conseguentemente, la modalità corretta di calcolo della tassa per il secondo nucleo familiare di cui al caso in esame è la seguente.

secondo nucleo familiare 
Abitazione e cantina pertinenziale 
Mq  Parte fissa  Parte variabile  Totale 
80 + 20=100 mq 100 x € 1,10= € 110,00 € 163,27 € 110,00 + € 163,27 = € 273,27

 

A conferma di quanto precisato, si riepiloga, nel prospetto che segue, la coerente determinazione della Tari.

 

Rif. immobile tariffa per il calcolo della quota fissa tariffa per il calcolo della quota variabile calcolo della tari totale
Primo nucleo familiare

(ciascuno di tre componenti)

Abitazione: 100 mq € 1,10 € 163,27 Parte fissa:

mq 100 x € 1,10 = € 1,10

 

Parte variabile: € 163,27

€ 1,10 + € 163,27= 273,27 euro
Secondo nucleo familiare

(ciascuno di tre componenti)

Appartamento: 80 mq

+

Cantina: 20 mq (pertinenza dell’abitazione)

€ 1,10 € 163,27 Parte fissa:

mq 100 x € 1,10 = € 1,10

 

Parte variabile: € 163,27

€ 1,10 + € 163,27 = € 273,27

 

Ne deriva, di conseguenza, che se il contribuente riscontra un errato computo della parte variabile effettuato dal Comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, ha la possibilità di richiedere il rimborso del relativo importo, solo relativamente alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la Tari è stata istituita, quale componente dell’Iuc-imposta unica comunale posta a carico dell’utilizzatore per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, mentre non è possibile formulare la richiesta di rimborso relativamente alla Tarsu-tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che non prevedevano, tranne in casi isolati, la ripartizione della stessa in quota fissa e variabile.