CIPL Edilizia Industria Varese: stabilito l’EVR 2025

L’EVR da corrispondere nell’anno 2025 è pari al 4% dei minimi tabellari

Con verbale di accordo siglato il 24 marzo 2025, le Parti sociali Confartigianato Imprese Varese, Cna Varese Ticino Olona, Fenealuil Alta Lombardia, Filca Cisl dei Laghi, Fillea Cgil di Varese hanno stabilito l’EVR da corrispondere in quote mensili nell’anno 2025 agli operai, quadri ed impiegati (anche apprendisti).
Pertanto, qualora l’impresa presenti entrambi i parametri aziendali pari o positivi dovrà corrispondere l’EVR pari al 4% dei minimi tabellari vigenti alla data del 1° luglio 2018.

Livelli EVR 4% (valore mensile)
7° livello – quadri e 1.a categoria super 69,42
6° livello – 1.a categoria 60,74
5° livello – 2.a categoria 50,61
4° livello – Impiegati di 4° livello 46,88
3° livello – 3.a categoria 43,84
2° livello – 4.a categoria 38,76
1° livello – 4.a categoria primo impiego 33,86
Livelli EVR 4% (valore orario)
Operaio di 4° livello 0,27
Operaio specializzato – 3° livello 0,25
Operaio qualificato – 2° livello 0,22
Operaio comune – 1° livello 0,20
Guardiani 0,18
Guardiani con alloggio 0,16

Imposta sostitutiva per frontalieri: il codice tributo

Istituito nuovo codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri, da versare tramite modello F24 (Agenzia delle entrate, risoluzione 10 aprile 2025, n. 27/E).

L’articolo 6 del D.L. n. 113/2024 ha introdotto significative novità per i lavoratori dipendenti residenti in specifici comuni italiani e frontalieri che percepiscono redditi in Svizzera. A partire dal periodo d’imposta 2024, questi lavoratori hanno la possibilità di optare per l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

 

Il comma 3 del medesimo articolo 6 prevede che tale opzione venga esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e che il versamento dell’imposta sostitutiva venga effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

 

Inoltre, il comma 4 chiarisce che per quanto riguarda l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano le disposizioni ordinarie in materia di imposte dirette.

 

Ciò premesso, per permettere il versamento dell’imposta sostitutiva mediante modello F24, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “1863” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui redditi percepiti in Svizzera dai lavoratori dipendenti frontalieri – art. 6 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113”.

 

In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

 

Fondo Fasie: disponibili le certificazioni di versamento dei contributi per l’anno 2024

Dal 2025 le certificazioni sono scaricabili solo dal sito e tramite l’accesso all’Area riservata

Il Fondo assistenza sanitaria integrativa energia ha informato i prosecutori volontari che sono disponibili le certificazioni di versamento dei contributi per l’anno 2024. Per poter scaricare il certificato serve entrare all’interno della propria Area riservata e cliccare sulla voce “documenti”. L’accesso è possibile mediante l’inserimento delle proprie credenziali, vale a dire codice fiscale e password. Mentre, per chi ancora non ha ancora effettuato la registrazione occorre seguire gli step indicati nella schermata di accesso. 
Si precisa, inoltre, che dal 2025 il certificato è scaricabile solo tramite l’Area riservata, dal sito del fondo Fasie; con l’App, invece, non è possibile acquisire la documentazione.