MIMIT: misura STEP per sostegno a ricerca e sviluppo nel sud Italia

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con provvedimento direttoriale, ha definito i termini di apertura e le modalità di presentazione delle domande riguardanti la misura STEP PN RIC 2021-27 (Ministero delle Imprese e del made in Italy, comunicato 14 aprile 2025).

La misura STEP (STEP PN RIC 2021-27), rappresenta un’importante iniziativa volta a promuovere progetti di ricerca e sviluppo nelle regioni del Sud Italia, specificamente Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Questa misura si inserisce nel contesto del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-27 e si allinea con le priorità delineate dal regolamento europeo STEP.

 

L’apertura dello sportello online, gestito da Mediocredito Centrale S.p.A., è prevista per il 14 maggio 2025, mentre dal 30 aprile sarà possibile per i soggetti interessati precompilare le domande di agevolazione tramite la piattaforma dedicata.

 

La dotazione finanziaria complessiva di 400 milioni di euro sottolinea l’importanza strategica di questa iniziativa, che mira a stimolare la competitività delle imprese locali attraverso investimenti significativi in ricerca e sviluppo.

 

Potranno beneficiare delle agevolazioni le aziende di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda, operanti nei settori industriali, agroindustriali, artigiani, nonché i centri e gli organismi di ricerca. I progetti con spese e costi ammissibili compresi tra 1 e 5 milioni di euro dovranno essere presentati in forma collaborativa da più soggetti d’impresa. Per i progetti compresi tra 5 e 20 milioni di euro, è invece ammessa anche la partecipazione di imprese di grandi dimensioni nella veste di singolo soggetto proponente.

 

Le modalità di concessione degli incentivi prevedono finanziamenti agevolati e contributi diretti alla spesa, differenziati in base alla dimensione dell’impresa. Le piccole imprese possono beneficiare di un incentivo del 35%, le medie del 30% e le grandi del 25%.

Inoltre, gli organismi di ricerca potranno beneficiare di un contributo diretto alla spesa pari al 60% dei costi e delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale e pari al 40% per attività di sviluppo sperimentale.

Italia-Spagna: trattamento fiscale noleggio attrezzature commerciali

Con risposta n. 117/2025 le Entrate si occupano di chiarire il trattamento fiscale dei pagamenti effettuati da una società cooperativa italiana a una società di logistica spagnola per il noleggio di attrezzature commerciali.

L’oggetto del contratto è il noleggio di casse e pallet in plastica per il trasporto di frutta. 
Il dubbio interpretativo della cooperativa italiana riguarda se i compensi corrisposti rientrino nell’articolo 7 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia-Spagna dell’8 settembre 1977, con conseguente tassazione esclusiva in Spagna, o nell’articolo 12, che prevede l’applicazione di una ritenuta in Italia con un’aliquota massima dell’8% per i corrispettivi relativi alla concessione in uso di attrezzature commerciali.

 

L’Agenzia delle entrate chiarisce che la normativa italiana prevede una ritenuta d’imposta del 30% sui compensi corrisposti a non residenti per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche situate nel territorio dello Stato. Tali compensi rientrano nell’ambito dei redditi diversi, contemplati nell’articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR, che include i redditi derivanti dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di beni mobili.

Affinché il canone di noleggio pagato a soggetti non residenti sia soggetto a imposizione in Italia, i beni noleggiati devono trovarsi nel territorio italiano, come previsto anche dall’articolo 23, comma 1, lettera f) del TUIR.
Sul piano convenzionale, i corrispettivi per la concessione in uso di beni mobili rientrano nell’articolo 12 del Trattato, che al paragrafo 3 definisce i “canoni” come i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche. Tale articolo stabilisce che i canoni corrisposti da un residente di uno Stato a un residente dell’altro Stato sono tassati in quest’ultimo Stato. Tuttavia, lo Stato del pagatore può tassare i canoni a monte, rispettando i limiti previsti, con un’aliquota massima dell’8% dell’ammontare lordo dei canoni.

 

Nel caso di specie, trattandosi di corrispettivi per la concessione in uso di attrezzature commerciali, rientrano nella definizione di “canoni” sia per la normativa interna (articoli 25 del D.P.R. n. 600/1973 e 67, comma 1, lettera h) del TUIR) sia a livello convenzionale (articolo 12 della Convenzione).

Nell specifico, la cooperativa corrisponde i canoni per la locazione delle casse e dei pallet che riempie in Italia con prodotti destinati alla spedizione in Spagna. Pertanto, risulta integrato il requisito di territorialità in Italia. Tuttavia, in presenza dei presupposti di applicazione del Trattato internazionale, la ritenuta può essere effettuata con l’aliquota ridotta dell’8% prevista dall’articolo 12, paragrafo 2, lettera b) della Convenzione. 

Modalità operative per attestazione requisiti e garanzia dei rappresentanti fiscali

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative per l’attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione della garanzia ai fini dell’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale (Agenzia delle entrate, provvedimento 17 apile 2025, n. 186368).

I soggetti che intendono assumere o che già operano come rappresentanti fiscali sono tenuti a presentare un’apposita dichiarazione che attesti il possesso di specifici requisiti e, in base al numero dei soggetti rappresentati, a prestare un’idonea garanzia.

La dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attesta di:

  • non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari;
  • non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
  • non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;
  • non trovarsi in una delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall’articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

La dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA con il quale vengono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale, presso la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
Nel caso di rappresentante fiscale diverso da persona fisica, la dichiarazione deve essere resa da tutti i legali rappresentanti, persone fisiche, dallo stesso indicati nel modello di dichiarazione IVA. In caso di sostituzione o nuova nomina di uno o più legali rappresentanti, invece, la dichiarazione deve essere resa dagli stessi contestualmente alla presentazione della dichiarazione IVA.

In mancanza di presentazione della dichiarazione, la partita IVA del rappresentato viene cessata d’ufficio.

I soggetti obbligati devono prestare un’idonea garanzia contestualmente alla presentazione della dichiarazione IVA con cui vengono comunicati i dati del rappresentante fiscale, prestata sotto forma di:
– cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
– polizza fideiussoria;
– fideiussione bancaria rilasciate ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.

 

Il valore massimale minimo della garanzia varia in base al numero dei soggetti rappresentati:

  • 30.000 euro per 2-9 soggetti;
  • 100.000 euro per 10-50 soggetti;
  • 300.000 euro per 51-100 soggetti;
  • 1.000.000 euro per 101-1000 soggetti;
  • 2.000.000 euro per più di 1000 soggetti.

I soggetti che intendono assumere la rappresentanza di un solo soggetto non sono tenuti a prestare la garanzia, ma devono comunque presentare la dichiarazione dei requisiti. In caso di aumento del numero dei soggetti rappresentati che comporti il passaggio a una fascia superiore, il rappresentante fiscale deve prestare una nuova garanzia con il nuovo valore massimale minimo.
La garanzia deve essere prestata per un periodo non inferiore a 48 mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale competente.

Dalla data della comunicazione di esito positivo sulla garanzia, e ferma restando la presentazione della dichiarazione dei requisiti, il soggetto è abilitato ad operare come rappresentante fiscale per il numero di soggetti corrispondente alla fascia della garanzia prestata.

I soggetti che invece già operano come rappresentanti fiscali, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento, devono presentare la dichiarazione dei requisiti soggettivi e, se richiesto in base al numero di rappresentati, prestare la garanzia.
In caso di inadempimento entro il termine, l’Agenzia delle entrate comunica al rappresentante fiscale l’avvio della procedura di cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati tramite PEC o raccomandata A/R. A partire dalla ricezione di tale comunicazione, decorre un ulteriore termine di 60 giorni entro il quale il rappresentante fiscale ha la possibilità di presentare la dichiarazione e prestare la garanzia per mantenere il proprio ruolo. Alla scadenza di questo ulteriore termine, in assenza della documentazione richiesta, viene effettuata la cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati.