Imposta successioni e donazioni: autoliquidazione, semplificazione, coacervo e sanzioni

L’Agenzia delle entrate fornisce istruzioni operative agli uffici in merito alle principali novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni introdotte da diversi decreti legislativi e leggi, in particolare: ilD.Lgs. n. 139/2024, la legge n. 104/2024 e il D.Lgs. n. 87/2024 (Agenzia delle entrate, circolare 16 aprile 2025, n. 3/E).

Le novità introdotte derivano dalla delega al Governo contenuta nell’articolo 10 della Legge n. 111/2023, finalizzata a una razionalizzazione della disciplina, tra cui l’imposta sulle successioni e donazioni.

Nello specifico il decreto delegato ha modificato l’articolo 1 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS), relativamente all’oggetto dell’imposta che ora comprende, oltre ai trasferimenti per successione a causa di morte o per donazione, anche i trasferimenti di beni e diritti «a titolo gratuito» e quelli «derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione». L’imposta non si applica alle liberalità d’uso di cui all’articolo 770, comma 2, del Codice civile, alle spese non soggette a collazione (articolo 742 del Codice civile) e alle donazioni di modico valore (articolo 783 del Codice civile).

Per quanto riguarda l’ufficio competente per l’applicazione dell’imposta di successione, è ora competente l’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione era l’ultima residenza del defunto. Se il defunto era residente all’estero, è competente l’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza in Italia. Se l’ultima residenza non è nota, è competente l’ufficio dell’Agenzia delle entrate di Roma.

Resta ferma la competenza per l’imposta sulle donazioni, determinata secondo le disposizioni relative all’imposta di registro .

 

Una delle maggiori novità è l’introduzione del principio di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni.

Secondo la nuova formulazione dell’articolo 27, comma 2, del TUS, l’imposta «è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione, a norma dell’articolo 33, ed è nuovamente autoliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all’articolo 28, comma 6».
Lo stesso articolo 27, definisce:

  • imposta principale sia quella autoliquidata dai soggetti obbligati, sia quella liquidata dall’ufficio a seguito del controllo della regolarità dell’autoliquidazione;
  • imposta complementare la maggiore imposta liquidata dall’ufficio in base ad accertamenti.

La definizione di “imposta suppletiva” è stata eliminata.
I soggetti obbligati devono autoliquidare l’imposta applicando gli stessi criteri utilizzati dagli uffici precedentemente.

L’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “1539” per il versamento dell’imposta autoliquidata tramite modello F24.

Qualora l’ufficio rilevi una maggiore imposta principale dovuta, notifica un avviso di liquidazione entro due anni dalla presentazione della dichiarazione di successione, invitando il contribuente al pagamento della maggiore imposta, della sanzione amministrativa (ridotta a un terzo se il pagamento avviene entro 60 giorni) e degli interessi. Il pagamento dell’imposta autoliquidata deve avvenire entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione. È possibile richiedere la dilazione del pagamento in rate trimestrali (in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali), a condizione che sia versato almeno il 20% entro il termine previsto e l’importo non sia inferiore a 1.000 euro. In caso di presenza di beni immobili e diritti reali, devono essere liquidate e versate anche le imposte ipotecaria e catastale, di bollo e le tasse per i servizi ipotecari e catastali. Il codice tributo per queste tasse è stato ridenominato “1532”.

 

L’articolo 48 del TUS è stato integrato con un nuovo comma 4-bis che introduce una deroga al precedente comma 4. Le banche e gli altri intermediari finanziari devono consentire lo svincolo delle attività cadute in successione, anche prima della presentazione della dichiarazione, quando a richiederlo sia l’unico erede di età non superiore a ventisei anni. Questo vale anche in presenza di altri chiamati all’eredità che abbiano rinunciato. Il requisito anagrafico si considera soddisfatto se il richiedente non ha ancora compiuto 26 anni o li ha compiuti il giorno della richiesta. Questa possibilità è consentita se l’asse ereditario comprende beni immobili, e nei limiti delle somme necessarie al pagamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo. Lo svincolo è ammesso solo per queste specifiche imposte, non estendendosi all’imposta di successione o ad altri tributi.

 

Il nuovo articolo 7 del TUS riporta le aliquote e le franchigie dell’imposta sulle successioni di cui all’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262/2006.
Analogamente, l’articolo 56 del TUS riporta le stesse aliquote e franchigie per l’imposta di donazione, originariamente stabilite dall’articolo 2, comma 49, del D.L. n. 262/2006.

 

L’articolo 28 del TUS è stato modificato, prevedendo che la dichiarazione di successione sia presentata telematicamente secondo modalità stabilite dall’Agenzia delle entrate. I soggetti non residenti possono ancora spedire la dichiarazione mediante raccomandata (o mezzo equivalente), con la data di spedizione coincidente con quella di presentazione.
Tra i soggetti obbligati alla presentazione rientrano espressamente anche i trustee, in caso di trust testamentario, con il termine di dodici mesi decorrente dalla data in cui hanno avuto notizia legale della nomina. La dichiarazione deve essere redatta, a pena di nullità, su apposito modello approvato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate e sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante.

 

Il decreto delegato modifica, inoltre, la disciplina stabilita dall’articolo 22, comma 2, del TUS in materia di deducibilità dei debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi. Tali debiti sono deducibili se gli importi sono stati impiegati per:

  • l’acquisto di beni soggetti a imposta indicati nella dichiarazione o di beni distrutti/perduti per causa non imputabile al defunto;

  • l’estinzione di debiti tributari e debiti risultanti da atti con data certa anteriore di almeno sei mesi;

  • spese di mantenimento e spese mediche/chirurgiche sostenute dal defunto per sé e per i familiari a carico, con limiti mensili specifici (€ 516 per il defunto e € 258 per ogni familiare a carico, computando solo i mesi interi).

Queste disposizioni non si applicano ai debiti contratti, operazioni fatte e assegni emessi nell’esercizio di imprese o professioni. Il debito e le spese devono essere comprovati da idonea documentazione.

 

L’articolo 56-bis del TUS è stato modificato riguardo all’accertamento delle liberalità indirette. L’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni può essere effettuato esclusivamente quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi. A queste liberalità si applica l’aliquota dell’8% per la parte eccedente l’eventuale franchigia di cui all’articolo 56 del TUS. La registrazione delle liberalità indirette può avvenire anche volontariamente, applicando in tal caso le aliquote e le franchigie previste dall’articolo 56 del TUS.

 

La novella normativa interviene anche sull’articolo 57, comma 1, del TUS, prevedendo che, ai soli fini delle franchigie di cui all’articolo 56, il valore attualizzato delle donazioni anteriormente effettuate dal donante al donatario sia sommato idealmente al valore delle quote spettanti o dei beni e diritti oggetto della donazione. Dal coacervo donativo vanno escluse le donazioni effettuate tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006.

L’articolo 8, comma 4, del TUS (coacervo successorio) è stato espressamente abrogato.

 

L’Agenzia ricorda che la nuova «Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali» allegata al TUIC è efficace dal 1° gennaio 2025 per tutte le richieste di servizi presentate da tale data.

 

L’articolo 7 della legge n. 104/2024 ha introdotto il comma 5-bis nell’articolo 36 del TUS, prevedendo un esonero dal regime di solidarietà passiva per il pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni, nonché delle imposte ipotecaria e catastale, per i beneficiari di trasferimenti non soggetti a tali imposte ai sensi dell’articolo 3 del TUS e dell’articolo 82, comma 2, del codice del Terzo settore. Tale esonero si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea per il regime fiscale del Terzo settore.

 

Infine, l’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 87/2024 ha modificato l’ammontare delle sanzioni per violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Innovazioni nella gestione delle volture catastali: servizio online e digitalizzazione dei registri

L’Agenzia delle entrate informa sulle recenti innovazioni riguardo alla gestione delle volture catastali, evidenziando l’implementazione di un nuovo servizio online denominato “Voltura catastale web” (Agenzia delle entrate, comunicato 15 aprile 2025).

La voltura catastale è il principale strumento con il quale devono essere aggiornati i soggetti iscritti in Catasto, specialmente in situazioni come le successioni ereditarie, dove è necessario comunicare il cambio di intestazione dei diritti reali su un immobile. Con la “domanda di volture”, infatti, il contribuente comunica all’Agenzia che il titolare di un determinato diritto reale su un bene immobile non è più la stessa persona, ma un’altra.

 

L’iniziativa, dunque, si inserisce in un contesto di semplificazione burocratica, mirata a facilitare l’accesso dei cittadini e dei loro delegati alle procedure di aggiornamento dei dati catastali relativi ai titolari di beni immobili.

 

Il nuovo servizio online consente agli utenti di presentare la domanda di voltura e di effettuare il pagamento delle somme dovute direttamente tramite pc, utilizzando credenziali digitali come SPID, CIE, CNS o Entratel/Fisconline. Questo sistema non solo semplifica la procedura, ma offre anche un’interfaccia guidata per la compilazione della dichiarazione, garantendo la ricezione e l’accettazione dei documenti inviati.

 

Il servizio “Voltura catastale web” sostituirà gradualmente il precedente software “Voltura 2.0 – Telematica”, che continuerà a essere disponibile fino alla data di dismissione, che sarà comunicata successivamente.

 

Un ulteriore sviluppo è rappresentato dal nuovo servizio gratuito “Consultazione registro partite catastali”, attivo dallo scorso 9 aprile e anch’esso disponibile in area riservata sul sito delle Entrate. La nuova funzionalità consente di consultare i “registri di partita”, ovvero gli schedari cartacei con i nomi degli intestatari (ditte catastali) contrassegnati da un numero (numero di partita). Nel corso degli anni questi registri sono stati microfilmati e successivamente trasferiti su immagini digitali, che oggi vengono rese consultabili online grazie al nuovo servizio, senza la necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici dell’Agenzia. Benché questi registri cartacei non siano più aggiornati, poiché superati dalle attuali modalità di archiviazione dei dati catastali, la consultazione delle informazioni in essi contenute risulta particolarmente utile in caso di ricerche a ritroso nel tempo.

Modalità operative per la garanzia IVA per soggetti non residenti in UE

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative per la prestazione della garanzia ai sensi dell’articolo 35, comma 7-quater, del D.P.R. n. 633/1972 (Agenzia delle entrate, provvedimento 14 aprile 2025, n. 178713).

Tale garanzia è richiesta ai soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che intendono effettuare operazioni intracomunitarie e adempiono gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto sul territorio nazionale avvalendosi di un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del medesimo decreto.

I soggetti non residenti nei paesi UE/SEE che utilizzano un rappresentante fiscale per adempiere agli obblighi IVA in Italia sono tenuti a prestare idonea garanzia per essere inclusi o rimanere nella banca dati VIES.

I soggetti già titolari di partita IVA devono prestare la garanzia preventivamente alla richiesta di inclusione nel VIES, mentre quelli non ancora in possesso di partita IVA devono prestare la garanzia contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività con la richiesta di inclusione nel VIES.

 

La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria, per un valore massimale minimo di 50 mila euro.

 

La garanzia deve essere prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale e consegnata, personalmente o tramite il rappresentante fiscale, alla medesima Direzione Provinciale.

 

La garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato deve contenere specifiche informazioni, tra cui dati identificativi del richiedente e del depositario, la Direzione Provinciale beneficiaria, la delimitazione, durata e importo della garanzia, la composizione del deposito, le obbligazioni delle parti, la forma delle comunicazioni e il foro competente.

La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria deve contenere informazioni quali dati identificativi del richiedente e del fideiussore, la Direzione Provinciale beneficiaria, la delimitazione, durata e importo, l’inadempimento e le obbligazioni delle parti, la rinuncia alla preventiva escussione e surrogazione, la forma delle comunicazioni e il foro competente.

 

La garanzia deve avere una durata non inferiore a 36 mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale competente. Solo dalla data della comunicazione positiva è possibile richiedere l’inclusione nel VIES.

I soggetti già inclusi nella banca dati VIES alla data di pubblicazione del provvedimento in argomento, devono invece prestare la garanzia entro 60 giorni dalla medesima data. In caso di mancata prestazione della garanzia entro tale termine, l’Agenzia comunica al rappresentante fiscale l’avvio della procedura di esclusione dal VIES del soggetto rappresentato.