Riders: classificazione e tutele del lavoro per conto delle piattaforme digitali

Fornite le indicazioni utili per la ricognizione delle modalità attraverso le quali è resa l’attività dei ciclo-fattorini (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 18 aprile 2025, n. 9).

Alla luce dell’articolo 2 e del Capo V-bis del D.Lgs. n. 81/2015 e della Direttiva (UE) 2024/2831, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ha fornito indicazioni che possano risultare utili per una ricognizione delle effettive modalità attraverso le quali è resa l’attività lavorativa del settore dei ciclo-fattorini (cosiddetti riders) delle piattaforme digitali, tenendo conto della necessità di garantire, in ogni caso, ai lavoratori, un adeguato contenuto di tutela, a prescindere dalla tipologia contrattuale con la quale è stipulato il rapporto di lavoro. In particolare, il citato Capo V-bis del D.Lgs. n. 81/2015 (articoli dal 47-bis al 47-octies) offre un’esplicita indicazione circa i livelli minimi di tutela per questa particolare categoria di lavoratori che operano con la forma del lavoro autonomo, ovvero:

– un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

– un’indennità integrativa (pari almeno al 10% del compenso di base) per il lavoro svolto di notte, nei giorni festivi o, comunque, in condizioni metereologiche sfavorevoli;

– una copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con un premio assicurativo determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta nonché il rispetto della normativa prevenzionistica (D.Lgs. n. 81/2008).

Invece, nel caso occorre prestare particolare attenzione alle caratteristiche tecniche del funzionamento della piattaforma e dello specifico algoritmo utilizzato, che possono porre all’autonomia del lavoratore limiti tali da poter ricondurre ai medesimi una sintesi dei tipici poteri direttivo, di controllo e disciplinare propri di un datore di lavoro nei confronti di un lavoratore subordinato.

Peraltro, tra le tipologie contrattuali di lavoro subordinato presenti all’interno del nostro tessuto ordinamentale, la dinamica lavorativa in analisi appare inverare maggiormente i tratti caratterizzanti il lavoro intermittente. In questo caso, la circolare del Ministero pone particolare attenzione alla circostanza se sia o meno contrattualmente definito un obbligo di risposta alla chiamata, considerati i riflessi a esso connessi quanto all’indennità di disponibilità, alle tutele previdenziali, della malattia, della genitorialità.

Infine, nel documento in argomento viene affrontato il tema delle collaborazioni etero-organizzate. Infatti, tenuto conto del più volte richiamato principio della indisponibilità del tipo contrattuale, ai ciclo-fattorini può essere applicata la disciplina propria del rapporto di lavoro subordinato anche quando l’attività dagli stessi svolta non sia riconducibile all’area della subordinazione, ma, ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2015, le modalità attraverso le quali è attuata si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.

Infine, nella circolare in questione vengono discussi i profili previdenziali (INPS), prevenzionali e assicurativi (INAIL) e si forniscono cenni sulla già citata Direttiva UE 2024/2831.

CIPL Edilizia Industria Roma: determinato l’importo dell’EVR 2025

È stato definito l’importo per l’Elemento variabile della retribuzione

L’Ance Roma e le OO.SS. sindacali provinciali si sono riunite per procedere alla verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti per la determinazione degli importi dell’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2025. La verifica è stata effettuata prendendo a confronto il triennio 2024/2023/2022 con il triennio 2023/2022/2021 e gli indicatori territoriali presi in considerazione sono risultati positivi. Il passo successivo è quello di procedere al raffronto su base triennale dei 2 parametri aziendali, vale a dire: ore denunciate in Cassa Edile e volume di affari IVA. Qualora entrambi i parametri aziendali risultano pari o positivi, l’azienda eroga l’EVR nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore al 1° luglio 2018, come riportato nella tabella di seguito. 

Imprese con entrambi i parametri positivi (4% dei minimi in vigore all’1.7.2018 – Impiegati
7° livello – Quadri e 1a categoria Super 68,83
6° livello – 1a categoria 61,95
5° livello – 2a categoria 51,62
4° livello – Impiegati di 4° livello 48,18
3° livello – 3a categoria 44,74
2° livello – 4a categoria 40,26
1° livello – 4a categoria primo impiego 34,41
Imprese con entrambi i parametri positivi (4% dei minimi in vigore all’1.7.2018 – Operai
Operai di produzione
4° livello – operaio di 4° livello 0,28
3° livello – operaio specializzato 0,26
2° livello – operaio qualificato 0,23
1° livello – operaio comune 0,20
Operai discontinui
Guardiani (art. 6) 0,18
Guardiani con alloggio (art. 6) 0,16

Qualora uno dei 2 parametri aziendali risulta negativo, l’azienda eroga l’EVR nella misura del 65% del suddetto 4%, come riportato nella tabella di seguito.

Imprese con un parametro negativo (65% dell’EVR fissato a livello provinciale – Impiegati
7° livello – Quadri e 1a categoria Super 44,74
6° livello – 1a categoria 40,27
5° livello – 2a categoria 33,55
4° livello – Impiegati di 4° livello 31,32
3° livello – 3a categoria 29,08
2° livello – 4a categoria 26,17
1° livello – 4a categoria primo impiego 22,37
Imprese con un parametro negativo (65% dell’EVR fissato a livello provinciale  – Operai
Operai di produzione
4° livello – operaio di 4° livello 0,18
3° livello – operaio specializzato 0,17
2° livello – operaio qualificato 0,15
1° livello – operaio comune 0,13
Operai discontinui
Guardiani (art. 6) 0,12
Guardiani con alloggio (art. 6) 0,10

L’impresa che corrisponde l’EVR nella misura indicata nella tabella B o che non eroga l’emolumento deve inviare, entro il 15 maggio 2025, un’apposita autodichiarazione all’Ance. L’EVR spetta per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, a partire dal 1° gennaio 2025. 

CCNL Legno e Arredo – Piccola Industria: nuovi minimi da aprile

Previsto l’adeguamento dei minimi tabellari relativi all’anno 2025 sulla base dell’indice IPCA

Il 14 aprile è stato sottoscritto da Unital e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil il verbale di accordo per gli addetti all’industria del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento e per le industrie boschive e forestali che prevede l’adeguamento dei minimi tabellari relativi all’anno 2025 sulla base dell’indice IPCA, pari all’1,1%, comunicato dall’ISTAT.
Viene, inoltre, specificato che gli incrementi relativi ai mesi da gennaio a marzo 2025 vengono erogati con la retribuzione di aprile.

Categoria Parametro Aumenti Minimi
AD3 210 34,73 3.146,85
AD2 195 32,68 2.961,97
AD1 180 30,68 2.780,45
AC4 165 28,67 2.598,93
AC3 155 26,67 2.421,39
AC2 155 26,67 2.421,39
AC1 142 24,94 2.264,10
AS3 155 26,71 2.421,47
AS2 140 24,68 2.239,90
AS1 134 23,84 2.163,03
AE3 126,50 22,84 2.072,28
AE2 119 21,80 1.978,44
AE1 100 19,26 1.746,00